Art. 7. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione, composto da tre componenti di cui uno designato dal Ministro della salute e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, e' nominato con decreto del Presidente della Regione; nel decreto di nomina e' fissata la data della prima convocazione. I componenti sono scelti tra esperti di programmazione e organizzazione in materia di sanita'. 2. La carica di componente del consiglio di amministrazione e' incompatibile con quella di consigliere regionale, componente di giunte provinciali e comunali, nonche' con il ruolo di dipendente della Regione e di dipendente dell'Istituto. Si applicano, altresi', le cause di incompatibilita' previste dall'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale). 3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere rinominati per non piu' di una volta. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o piu' consiglieri, il Presidente della Regione provvede alla sostituzione, su designazione o elezione dell'ente di competenza.