Art. 7.
                    Consiglio di amministrazione

   1.  Il consiglio di amministrazione, composto da tre componenti di
cui  uno  designato  dal  Ministro  della  salute  e  due  eletti dal
Consiglio  regionale  con  voto limitato, e' nominato con decreto del
Presidente  della  Regione;  nel decreto di nomina e' fissata la data
della  prima  convocazione.  I  componenti sono scelti tra esperti di
programmazione e organizzazione in materia di sanita'.
   2.  La  carica  di  componente del consiglio di amministrazione e'
incompatibile  con  quella  di  consigliere  regionale, componente di
giunte  provinciali  e  comunali,  nonche' con il ruolo di dipendente
della  Regione e di dipendente dell'Istituto. Si applicano, altresi',
le  cause  di  incompatibilita'  previste  dall'art.  4  della  legge
regionale 23  agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione
dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti
pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).
   3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i
componenti  possono  essere  rinominati per non piu' di una volta. In
caso  di  dimissioni,  decadenza,  impedimento  o morte di uno o piu'
consiglieri,  il Presidente della Regione provvede alla sostituzione,
su designazione o elezione dell'ente di competenza.