Art. 9.
              Compiti del consiglio di amministrazione

   1.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha  compiti  di indirizzo,
coordinamento e verifica delle attivita' dell'Istituto.
   2. Il consiglio di amministrazione:
    a)   delibera   la  proposta  di  statuto  entro  novanta  giorni
dall'insediamento;
    b) procede alla nomina del presidente;
    c)  delibera  il regolamento aziendale, su proposta del direttore
generale, entro novanta giorni dall'insediamento;
    d)   definisce  gli  indirizzi  generali  per  la  programmazione
pluriennale dell'Istituto;
    e)   delibera   ogni  altro  provvedimento  attinente  a  materia
riservata  al  consiglio  di  amministrazione  dalle  leggi  e  dallo
statuto.
   3.  Qualora  il  consiglio  di  amministrazione non ottemperi alle
disposizioni  di  cui al comma 2, punti a) e c), la Regione nomina un
commissario che provvede all'adozione dello statuto e del regolamento
aziendale entro quarantacinque giorni dalla nomina.