Art. 9. Compiti del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attivita' dell'Istituto. 2. Il consiglio di amministrazione: a) delibera la proposta di statuto entro novanta giorni dall'insediamento; b) procede alla nomina del presidente; c) delibera il regolamento aziendale, su proposta del direttore generale, entro novanta giorni dall'insediamento; d) definisce gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto; e) delibera ogni altro provvedimento attinente a materia riservata al consiglio di amministrazione dalle leggi e dallo statuto. 3. Qualora il consiglio di amministrazione non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 2, punti a) e c), la Regione nomina un commissario che provvede all'adozione dello statuto e del regolamento aziendale entro quarantacinque giorni dalla nomina.