Art. 2. Delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari 1. Dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale e fino all'adeguamento ad esso dei Piani urbanistici comunali (PUC) i comuni i cui centri storici non coincidano con quelli delimitati nella cartografia allegata al Piano paesaggistico regionale possono avviare un'intesa con l'Ufficio regionale del piano per giungere ad una nuova perimetrazione. 2. Qualora la nuova perimetrazione non coincida con il perimetro del previgente piano particolareggiato del centro storico, la proposta d'intesa e' attivata previa delibera del consiglio comunale ed ha l'effetto di superare il regime transitorio di salvaguardia eventualmente previsto dal Piano paesaggistico regionale. 3. Qualora la nuova perimetrazione coincida con il perimetro del previgente piano particolareggiato del centro storico, con comunicazione del sindaco sono attivate le procedure di verifica di conformita' richiamate dall'art. 52, comma 1, lettera b), delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale. 4. L'esito delle procedure di intesa e' attestato, entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, dal direttore generale della pianificazione urbanistica con propria determinazione. 5. Dal giorno successivo alla pubblicazione della determinazione di cui al comma 4, nei centri storici interessati si applica la disciplina contenuta nei previgenti piani particolareggiati dei centri storici, fatte salve le prescrizioni eventualmente contenute nell'atto d'intesa di cui al comma 2. 6. Agli interventi ammessi dalla disciplina derivante dall'atto d'intesa si applicano, fino all'approvazione dei PUC conformi alle prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348). 7. Dall'approvazione del Piano paesaggistico regionale e fino all'adeguamento ad esso dei PUC con le medesime procedure di cui ai precedenti commi vengono ridefiniti i perimetri cautelari dei beni paesaggistici ed identitari. 8. Per i beni paesaggistici ed identitari ricadenti all'interno dei centri matrice coincidenti con il perimetro del piano particolareggiato, i divieti e le limitazioni di intervento imposti nelle fasce di rispetto della larghezza di 100 metri non si applicano ai beni inclusi nel centro matrice.