Art. 2.
Delimitazione  dei  centri storici e dei perimetri cautelari dei beni
                     paesaggistici e identitari

   1.  Dall'approvazione  del  Piano  paesaggistico  regionale e fino
all'adeguamento ad esso dei Piani urbanistici comunali (PUC) i comuni
i  cui  centri  storici  non  coincidano  con quelli delimitati nella
cartografia allegata al Piano paesaggistico regionale possono avviare
un'intesa con l'Ufficio regionale del piano per giungere ad una nuova
perimetrazione.
   2.  Qualora  la nuova perimetrazione non coincida con il perimetro
del   previgente  piano  particolareggiato  del  centro  storico,  la
proposta  d'intesa e' attivata previa delibera del consiglio comunale
ed  ha  l'effetto  di  superare il regime transitorio di salvaguardia
eventualmente previsto dal Piano paesaggistico regionale.
   3.  Qualora  la nuova perimetrazione coincida con il perimetro del
previgente   piano   particolareggiato   del   centro   storico,  con
comunicazione  del  sindaco sono attivate le procedure di verifica di
conformita' richiamate dall'art. 52, comma 1, lettera b), delle norme
tecniche di attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale.
   4.  L'esito  delle  procedure  di  intesa  e'  attestato, entro il
termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione, dal direttore
generale della pianificazione urbanistica con propria determinazione.
   5.  Dal  giorno successivo alla pubblicazione della determinazione
di  cui  al  comma  4,  nei  centri storici interessati si applica la
disciplina  contenuta  nei  previgenti  piani  particolareggiati  dei
centri  storici,  fatte salve le prescrizioni eventualmente contenute
nell'atto d'intesa di cui al comma 2.
   6.  Agli  interventi  ammessi dalla disciplina derivante dall'atto
d'intesa  si  applicano,  fino all'approvazione dei PUC conformi alle
prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, gli articoli 3, 4 e 5
della  legge  regionale  12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio
delle  competenze  in  materia  di  tutela paesistica trasferite alla
Regione  autonoma  della  Sardegna  con  l'art.  6  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22 maggio 1975, n. 480, e delegate con
l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,
n. 348).
   7.  Dall'approvazione  del  Piano  paesaggistico  regionale e fino
all'adeguamento  ad  esso dei PUC con le medesime procedure di cui ai
precedenti  commi  vengono  ridefiniti i perimetri cautelari dei beni
paesaggistici ed identitari.
   8.  Per  i  beni paesaggistici ed identitari ricadenti all'interno
dei   centri   matrice   coincidenti   con  il  perimetro  del  piano
particolareggiato,  i  divieti e le limitazioni di intervento imposti
nelle fasce di rispetto della larghezza di 100 metri non si applicano
ai beni inclusi nel centro matrice.