(Pubblicato nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 10 giugno 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l'art. 23 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8; Vista la deliberazione n. 942 di data 18 aprile 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale)»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. In attuazione dell'art. 23 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, di seguito denominata legge provinciale, il Capo I del presente regolamento descrive le caratteristiche delle dotazioni del personale di polizia locale, costituite da: a) uniformi; b) distintivi di grado, di servizio, di specialita', di esperienza, decorazioni; c) mezzi e strumenti operativi; d) strumenti di autotutela; e) bandiera. 2. In attuazione dell'art. 24, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale, il Capo II del presente regolamento disciplina le modalita' organizzative per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale ed in particolare: a) le modalita' per la definizione dei procedimenti sanzionatori in materia di violazioni amministrative di competenza provinciale; b) le modalita' per l'individuazione del personale provinciale da adibire all'esercizio dell'attivita' ispettiva; c) la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo; d) le caratteristiche della tessera di riconoscimento del personale ispettivo. 3. Il Capo III del presente regolamento individua: a) le disposizioni legislative provinciali da abrogare ai sensi dell'art. 24, comma 2, secondo periodo, della legge provinciale; b) i termini per l'attuazione del presente regolamento. 4. Ai fini del presente regolamento per polizia locale s'intende sia il corpo sia il servizio di polizia locale facenti capo all'ente locale. 5. Sono corpi di polizia locale quelli composti da almeno sette addetti. In tal caso, l'incaricato della funzione di comando e' qualificato come comandante del corpo. 6. Sono servizi di polizia locale quelli composti da meno di sette addetti. In tal caso, l'incaricato della funzione di comando e' qualificato come responsabile del servizio. 7. Il contenuto giuridico-funzionale delle attribuzioni del personale e' definito dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti dei corpi e dei servizi.