Art. 10. Formazione, aggiornamento, specializzazione 1. La Giunta provinciale, su proposta del Comitato tecnico di polizia locale di cui all'art. 17 della legge provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva un programma annuale nel quale sono determinati: a) la tipologia; b) la durata; c) i contenuti; d) le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, d'aggiornamento e di specializzazione del personale di polizia locale; e) le modalita' di attuazione del programma, in particolare per quanto concerne l'individuazione del soggetto attuatore. 2. I corsi d'aggiornamento e di specializzazione, qualora previsto dal programma annuale, si concludono con prova finale e valutazione da parte del corpo docente. Il superamento della prova puo' costituire, nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, titolo valutabile per la progressione verticale di carriera.