Art. 10.
             Formazione, aggiornamento, specializzazione

   1.  La  Giunta  provinciale,  su  proposta del Comitato tecnico di
polizia  locale  di cui all'art. 17 della legge provinciale, d'intesa
con il Consiglio delle autonomie locali, approva un programma annuale
nel quale sono determinati:
    a) la tipologia;
    b) la durata;
    c) i contenuti;
    d)   le   modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  di  formazione,
d'aggiornamento  e  di  specializzazione  del  personale  di  polizia
locale;
    e)  le  modalita' di attuazione del programma, in particolare per
quanto concerne l'individuazione del soggetto attuatore.
   2. I corsi d'aggiornamento e di specializzazione, qualora previsto
dal  programma  annuale, si concludono con prova finale e valutazione
da   parte  del  corpo  docente.  Il  superamento  della  prova  puo'
costituire, nei limiti di quanto previsto dal contratto collettivo di
lavoro, titolo valutabile per la progressione verticale di carriera.