Art. 11.
         Esercizio coordinato delle procedure sanzionatorie

   1.  Fermo  restando  quanto stabilito dall'art. 24, comma 4, della
legge  provinciale,  per la definizione dei procedimenti sanzionatori
disciplinati  da  leggi  provinciali  o  comunque di competenza della
Provincia,  per i quali si sia instaurato il contraddittorio ai sensi
dell'art.  18,  primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le
strutture provinciali si avvalgono dell'Avvocatura della Provincia.
   2.  Spetta  al responsabile della struttura provinciale competente
per materia l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, dell'ordinanza di
archiviazione   e   di  ogni  altro  provvedimento  connesso  con  la
violazione amministrativa.