Art. 11. Esercizio coordinato delle procedure sanzionatorie 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 4, della legge provinciale, per la definizione dei procedimenti sanzionatori disciplinati da leggi provinciali o comunque di competenza della Provincia, per i quali si sia instaurato il contraddittorio ai sensi dell'art. 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le strutture provinciali si avvalgono dell'Avvocatura della Provincia. 2. Spetta al responsabile della struttura provinciale competente per materia l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, dell'ordinanza di archiviazione e di ogni altro provvedimento connesso con la violazione amministrativa.