Art. 12. Attivita' ispettiva 1. Fatte salve le competenze degli organi di polizia statali e locali, le attivita' di vigilanza in materia di polizia amministrativa provinciale sono svolte da personale provinciale con funzioni ispettive. 2. Il Presidente della Provincia attribuisce, con proprio decreto, la qualita' ispettiva in materia di polizia amministrativa al personale che ha frequentato, con profitto, un apposito corso di formazione. 3. Il personale ispettivo di cui al comma 1 partecipa ai corsi d'aggiornamento e di specializzazione. 4. Per l'espletamento dell'attivita' ispettiva, il personale e' dotato di una tessera di riconoscimento conforme al modello descritto dall'allegato F al presente regolamento.