Art. 12.
                         Attivita' ispettiva

   1.  Fatte  salve  le  competenze degli organi di polizia statali e
locali,   le   attivita'   di   vigilanza   in   materia  di  polizia
amministrativa  provinciale  sono svolte da personale provinciale con
funzioni ispettive.
   2. Il Presidente della Provincia attribuisce, con proprio decreto,
la  qualita'  ispettiva  in  materia  di  polizia  amministrativa  al
personale  che  ha  frequentato,  con  profitto, un apposito corso di
formazione.
   3.  Il  personale  ispettivo  di cui al comma 1 partecipa ai corsi
d'aggiornamento e di specializzazione.
   4.  Per  l'espletamento  dell'attivita' ispettiva, il personale e'
dotato di una tessera di riconoscimento conforme al modello descritto
dall'allegato F al presente regolamento.