Art. 14.
                 Termini per l'attuazione del Capo I

   1.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento  il  comune o l'ente capofila adegua il proprio
regolamento  speciale del corpo o del servizio di polizia locale alle
disposizioni del presente regolamento.
   2.  Entro  il  termine  indicato  dal  comma  1 il comune o l'ente
capofila provvede a dotare il personale di polizia locale dei capi di
vestiario   di   cui   all'allegato A   e   dei   distintivi  di  cui
all'allegato B e all'allegato C del presente regolamento. Il comune o
l'ente  capofila provvede inoltre a dotare il corpo di polizia locale
della bandiera, conforme all'allegato E del presente regolamento.
   3.  I  veicoli  in  dotazione ai corpi e servizi di polizia locale
alla   data  d'entrata  in  vigore  del  regolamento  possono  essere
utilizzati fino alla loro naturale dismissione.