Art. 14. Termini per l'attuazione del Capo I 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il comune o l'ente capofila adegua il proprio regolamento speciale del corpo o del servizio di polizia locale alle disposizioni del presente regolamento. 2. Entro il termine indicato dal comma 1 il comune o l'ente capofila provvede a dotare il personale di polizia locale dei capi di vestiario di cui all'allegato A e dei distintivi di cui all'allegato B e all'allegato C del presente regolamento. Il comune o l'ente capofila provvede inoltre a dotare il corpo di polizia locale della bandiera, conforme all'allegato E del presente regolamento. 3. I veicoli in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale alla data d'entrata in vigore del regolamento possono essere utilizzati fino alla loro naturale dismissione.