Art. 6.
                       Strumenti di autotutela

   1.   La  polizia  locale  e'  dotata  dei  seguenti  strumenti  di
autotutela:
    a)  armi  da fuoco, di reparto e individuali, in conformita' alle
disposizioni  statali  in  materia  ed al regolamento speciale per le
armi del corpo o del servizio di polizia locale;
    b)   armi   bianche   (sciabola),  per  servizi  in  uniforme  di
rappresentanza  e,  limitatamente  ai  corpi  che  ne sono dotati, in
uniforme storica, in conformita' alle disposizioni statali in materia
ed al regolamento speciale per le armi del corpo;
    c) manette;
    d)  mazzetta di segnalazione - distanziatore di colore bianco, in
gomma  o  altro  materiale  sintetico,  di  peso non superiore ai 500
grammi  e di lunghezza non superiore a mm 550, con impugnatura dotata
di  correggia,  parte  terminale arrotondata e rivestita in materiale
rifrangente per la lunghezza di mm 150;
    e)   spray   antiaggressione,   al   principio   attivo  definito
tecnicamente  OC  -  «Oleoresin Capsicum», provvisto di sicura contro
l'attivazione accidentale.
   2.  Il comune con il regolamento speciale del corpo o del servizio
stabilisce la dotazione degli strumenti di autotutela, nell'ambito di
quelli individuati al comma 1 del presente articolo.
   3. Le armi da fuoco sono assegnate al personale di polizia locale,
avente la qualifica d'agente di pubblica sicurezza e iscritto al tiro
a  segno  nazionale, previo accertamento dell'idoneita' psicofisica e
dopo  la  frequentazione  dei  corsi teorici e pratici previsti dalla
normativa vigente.
   4.  Le esercitazioni pratiche periodiche d'utilizzo dell'arma sono
effettuate al poligono, almeno con cadenza semestrale.
   5.  La  custodia e le modalita' di utilizzo in servizio delle armi
da  fuoco  sono disciplinate dal regolamento speciale per le armi del
corpo o del servizio di polizia locale.