Art. 6. Strumenti di autotutela 1. La polizia locale e' dotata dei seguenti strumenti di autotutela: a) armi da fuoco, di reparto e individuali, in conformita' alle disposizioni statali in materia ed al regolamento speciale per le armi del corpo o del servizio di polizia locale; b) armi bianche (sciabola), per servizi in uniforme di rappresentanza e, limitatamente ai corpi che ne sono dotati, in uniforme storica, in conformita' alle disposizioni statali in materia ed al regolamento speciale per le armi del corpo; c) manette; d) mazzetta di segnalazione - distanziatore di colore bianco, in gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore ai 500 grammi e di lunghezza non superiore a mm 550, con impugnatura dotata di correggia, parte terminale arrotondata e rivestita in materiale rifrangente per la lunghezza di mm 150; e) spray antiaggressione, al principio attivo definito tecnicamente OC - «Oleoresin Capsicum», provvisto di sicura contro l'attivazione accidentale. 2. Il comune con il regolamento speciale del corpo o del servizio stabilisce la dotazione degli strumenti di autotutela, nell'ambito di quelli individuati al comma 1 del presente articolo. 3. Le armi da fuoco sono assegnate al personale di polizia locale, avente la qualifica d'agente di pubblica sicurezza e iscritto al tiro a segno nazionale, previo accertamento dell'idoneita' psicofisica e dopo la frequentazione dei corsi teorici e pratici previsti dalla normativa vigente. 4. Le esercitazioni pratiche periodiche d'utilizzo dell'arma sono effettuate al poligono, almeno con cadenza semestrale. 5. La custodia e le modalita' di utilizzo in servizio delle armi da fuoco sono disciplinate dal regolamento speciale per le armi del corpo o del servizio di polizia locale.