Art. 2. Connessione con l'attivita' di pesca professionale 1. Ai fini del criterio della prevalenza di cui all'art. 10 della legge regionale n. 14/2005 l'operatore di pescaturismo deve dedicare allo svolgimento di tale attivita' un tempo inferiore rispetto al tempo dedicato, nell'arco dell'anno, allo svolgimento delle attivita' di pesca professionale. 2. Il calcolo del tempo di lavoro per le attivita' di pescaturismo svolte in forma associativa o cooperativa e' determinato sommando il tempo di lavoro di ciascun socio.