Art. 2.
         Connessione con l'attivita' di pesca professionale

1.  Ai  fini  del  criterio della prevalenza di cui all'art. 10 della
legge  regionale n. 14/2005 l'operatore di pescaturismo deve dedicare
allo  svolgimento  di  tale  attivita' un tempo inferiore rispetto al
tempo dedicato, nell'arco dell'anno, allo svolgimento delle attivita'
di  pesca  professionale.  2.  Il  calcolo del tempo di lavoro per le
attivita'  di  pescaturismo svolte in forma associativa o cooperativa
e' determinato sommando il tempo di lavoro di ciascun socio.