Art. 3. Attivita' di pescaturismo 1. L'operatore di pescaturismo puo' svolgere le seguenti attivita': a) organizzazione e assistenza della pratica della pesca sportiva nei bacini lacustri da parte di pescatori provvisti di regolare licenza sportiva, a riva o su imbarcazioni autorizzate all'esercizio della pesca professionale mediante l'impiego degli attrezzi di pesca sportiva previsti dal regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 5; a tali modalita' di pesca possono accedere saltuariamente anche soggetti non in possesso della licenza sportiva; b) organizzazione e assistenza della osservazione o collaborazione alle attivita' di pesca professionale in modo saltuario da parte di soggetti non in possesso della licenza di pesca professionale; c) attivita' turistico-ricreative finalizzate alla conoscenza, alla valorizzazione e alla divulgazione della cultura delle acque interne quali, in particolare, brevi escursioni lungo le rive lacuali, visite guidate ai sistemi lacustri con percorsi naturalistici e gastronomici; d) vendita o degustazione di prodotti ittici locali e preparazione e somministrazione pasti a bordo o a terra in locali nella disponibilita' dell'operatore, solo se connesse alle attivita' di cui alle lettere a), b), e c). 2. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte, con condizioni meteoriche favorevoli, per tutto l'arco dell'anno, sia nei giorni feriali che festivi, nelle ore diurne e notturne.