Art. 3.
                      Attivita' di pescaturismo

1.  L'operatore  di pescaturismo puo' svolgere le seguenti attivita':
a) organizzazione e assistenza della pratica della pesca sportiva nei
bacini  lacustri  da parte di pescatori provvisti di regolare licenza
sportiva,  a  riva  o su imbarcazioni autorizzate all'esercizio della
pesca  professionale  mediante  l'impiego  degli  attrezzi  di  pesca
sportiva previsti dal regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 5; a
tali   modalita'  di  pesca  possono  accedere  saltuariamente  anche
soggetti non in possesso della licenza sportiva;
b)  organizzazione  e  assistenza della osservazione o collaborazione
alle  attivita'  di pesca professionale in modo saltuario da parte di
soggetti non in possesso della licenza di pesca professionale;
c)  attivita'  turistico-ricreative finalizzate alla conoscenza, alla
valorizzazione  e alla divulgazione della cultura delle acque interne
quali, in particolare, brevi escursioni lungo le rive lacuali, visite
guidate   ai   sistemi   lacustri   con   percorsi   naturalistici  e
gastronomici;
d)  vendita o degustazione di prodotti ittici locali e preparazione e
somministrazione   pasti   a   bordo   o  a  terra  in  locali  nella
disponibilita' dell'operatore, solo se connesse alle attivita' di cui
alle lettere a), b), e c).
2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  possono  essere svolte, con
condizioni meteoriche favorevoli, per tutto l'arco dell'anno, sia nei
giorni feriali che festivi, nelle ore diurne e notturne.