Art. 4. Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo 1. Gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attivita' di pescaturismo richiedono l'autorizzazione alla Provincia competente secondo criteri e modalita' stabiliti dalla Provincia stessa. 2. La Provincia competente rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto delle indicazioni del Registro navale italiano. 3. La Provincia competente istituisce l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attivita' di pescaturismo. 4. La Provincia competente trasmette trimestralmente all'Agenzia di promozione turistica i dati contenuti nell'autorizzazione di cui al comma 1.