Art. 4.
     Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo

1.  Gli  imprenditori  ittici che intendono esercitare l'attivita' di
pescaturismo  richiedono  l'autorizzazione  alla Provincia competente
secondo  criteri  e modalita' stabiliti dalla Provincia stessa. 2. La
Provincia  competente  rilascia  l'autorizzazione  di  cui al comma 1
tenendo conto delle indicazioni del Registro navale italiano.
3. La Provincia competente istituisce l'elenco dei soggetti abilitati
all'esercizio delle attivita' di pescaturismo.
4.  La  Provincia competente trasmette trimestralmente all'Agenzia di
promozione  turistica  i dati contenuti nell'autorizzazione di cui al
comma 1.