Art. 5. Obblighi dell'operatore di pescaturismo 1. L'operatore di pescaturismo aggiorna la documentazione relativa alla sicurezza dell'imbarcazione e comunica alla Provincia competente eventuali variazioni tecniche. 2. L'operatore di cui al comma 1 deve esporre in maniera ben visibile nell'imbarcazione i prezzi praticati.