Art. 5.
               Obblighi dell'operatore di pescaturismo

1.  L'operatore  di  pescaturismo aggiorna la documentazione relativa
alla sicurezza dell'imbarcazione e comunica alla Provincia competente
eventuali  variazioni tecniche. 2. L'operatore di cui al comma 1 deve
esporre in maniera ben visibile nell'imbarcazione i prezzi praticati.