Art. 6.
         Requisiti e sistemi di sicurezza delle imbarcazioni

1.   Le   imbarcazioni   destinate   all'esercizio  di  attivita'  di
pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato
nelle  istruzioni  annesse  al decreto del Ministero della Sanita' 25
maggio 1988, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le
imbarcazioni autorizzate all'esercizio del pescaturismo devono essere
dotate  dei  mezzi di salvataggio indicati dalla normativa vigente in
numero  sufficiente  per  tutte  le  persone a bordo. Le imbarcazioni
devono essere dotate altresi' di mezzi di salvataggio individuale per
minori al di sotto dei quattordici anni.
3.  Le  imbarcazioni  devono  essere  in  possesso del certificato di
annotazioni di sicurezza in corso di validita'.
4.   Le  imbarcazioni  autorizzate  all'esercizio  dell'attivita'  di
pescaturismo devono essere dotate di mezzi di telefonia mobile.
5.   Le   imbarcazioni   adibite   all'esercizio   dell'attivita'  di
pescaturismo  devono  ricondurre  nel  porto  di  partenza le persone
imbarcate,  ovvero,  in caso di necessita', in altro porto del bacino
lacustre.
6.  E autorizzato l'imbarco di minori al di sotto di quattordici anni
se accompagnati da persona maggiorenne.