Art. 6. Requisiti e sistemi di sicurezza delle imbarcazioni 1. Le imbarcazioni destinate all'esercizio di attivita' di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto del Ministero della Sanita' 25 maggio 1988, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le imbarcazioni autorizzate all'esercizio del pescaturismo devono essere dotate dei mezzi di salvataggio indicati dalla normativa vigente in numero sufficiente per tutte le persone a bordo. Le imbarcazioni devono essere dotate altresi' di mezzi di salvataggio individuale per minori al di sotto dei quattordici anni. 3. Le imbarcazioni devono essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in corso di validita'. 4. Le imbarcazioni autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo devono essere dotate di mezzi di telefonia mobile. 5. Le imbarcazioni adibite all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo devono ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di necessita', in altro porto del bacino lacustre. 6. E autorizzato l'imbarco di minori al di sotto di quattordici anni se accompagnati da persona maggiorenne.