Art. 7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'attivita' di pescaturismo 1. La Provincia competente puo' sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo per un periodo da dieci a trenta giorni, qualora accerti il mancato rispetto in tutto o in parte delle disposizioni previste dalla normativa vigente o accerti gravi irregolarita' nella conduzione dell'attivita'. 2. La Provincia competente sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di pescaturismo qualora venga meno la rispondenza dello stato dell'imbarcazione ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita' delle vigenti norme. 3. La Provincia competente dispone la revoca dell'autorizzazione qualora accerti che l'operatore: a) non abbia intrapreso l'attivita' entro due anni dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero l'abbia sospesa, senza giustificati motivi, da almeno un anno; b) abbia perduto uno o piu' dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione; c) abbia subito piu' di due sospensioni ai sensi del comma 1. 4. Il provvedimento di revoca comporta il diniego di una nuova autorizzazione per un periodo di anni due. 5. La Provincia competente comunica all'Agenzia di promozione turistica il provvedimento di revoca o sospensione.