Art. 7.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
                    all'attivita' di pescaturismo

1.   La   Provincia   competente   puo'  sospendere  l'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita' di pescaturismo per un periodo da dieci
a  trenta  giorni,  qualora accerti il mancato rispetto in tutto o in
parte  delle  disposizioni previste dalla normativa vigente o accerti
gravi  irregolarita' nella conduzione dell'attivita'. 2. La Provincia
competente  sospende l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
pescaturismo   qualora   venga   meno   la  rispondenza  dello  stato
dell'imbarcazione ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attivita'
delle vigenti norme.
3.  La  Provincia  competente  dispone  la revoca dell'autorizzazione
qualora accerti che l'operatore:
a) non abbia intrapreso l'attivita' entro due anni dalla data fissata
nell'autorizzazione,   ovvero  l'abbia  sospesa,  senza  giustificati
motivi, da almeno un anno;
b)  abbia  perduto uno o piu' dei requisiti necessari per il rilascio
dell'autorizzazione;
c) abbia subito piu' di due sospensioni ai sensi del comma 1.
4.  Il  provvedimento  di  revoca  comporta  il  diniego di una nuova
autorizzazione per un periodo di anni due.
5.   La  Provincia  competente  comunica  all'Agenzia  di  promozione
turistica il provvedimento di revoca o sospensione.