Art. 9.
                       Sanzioni amministrative

1.  Per  le  violazioni  alle  norme  del  presente  regolamento sono
applicate   le   seguenti   sanzioni   amministrative  pecuniarie  ed
accessorie  previste rispettivamente all'art. 19, comma 1, lettera e)
e   all'art.  20  della  legge  regionale  n.  14/2005.  Le  sanzioni
amministrative  pecuniarie sono cosi' modulate: a) da euro 1.000,00 a
euro  6.000,00,  in  caso  di  inizio  attivita'  senza la prescritta
autorizzazione;
b) da euro 600,00 a euro 3.600,00 nei seguenti casi:
1)  mancata  erogazione  dei  servizi  previsti nell'autorizzazione o
erogazione di servizi non previsti nella medesima;
2)    utilizzo    di    locali    e    attrezzature    non   previsti
nell'autorizzazione;
3) mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi diversi
da quelli comunicati.