Art. 9. Sanzioni amministrative 1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste rispettivamente all'art. 19, comma 1, lettera e) e all'art. 20 della legge regionale n. 14/2005. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono cosi' modulate: a) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, in caso di inizio attivita' senza la prescritta autorizzazione; b) da euro 600,00 a euro 3.600,00 nei seguenti casi: 1) mancata erogazione dei servizi previsti nell'autorizzazione o erogazione di servizi non previsti nella medesima; 2) utilizzo di locali e attrezzature non previsti nell'autorizzazione; 3) mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi diversi da quelli comunicati.