Art. 10 
 
       Esercizio attivita' venatoria per la stagione 2009-2010 
 
    1.  Fino  al  termine  della  stagione   2009-2010,   l'esercizio
dell'attivita'  venatoria  nel  territorio  dei  comuni   individuati
all'art.  1,  comma  1e'  regolato  in  ottemperanza  al   calendario
venatorio ed alla disciplina  delle  deroghe  al  prelievo  venatorio
vigenti nella Regione Marche.