Art. 10 Esercizio attivita' venatoria per la stagione 2009-2010 1. Fino al termine della stagione 2009-2010, l'esercizio dell'attivita' venatoria nel territorio dei comuni individuati all'art. 1, comma 1e' regolato in ottemperanza al calendario venatorio ed alla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio vigenti nella Regione Marche.