Art. 2 
 
                          Atti ricognitivi 
 
    1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione  dell'art.
1, comma 1,  adotta  decreti  ricognitivi  degli  interventi  che  la
Regione deve porre in essere  al  fine  di  armare  compiutamente  il
processo di aggregazione. 
    2. Gli interventi sono individuati, graduandone le priorita', con
particolare riguardo all'esigenza di tutelate l'incolumita' pubblica,
la salute dei cittadini e gli altri interessi primari  dei  cittadini
interessati e con l'obiettivo di garantire parita'  di  accesso  alle
prestazioni  per  la  nuova  popolazione  residente   della   Regione
Emilia-Romagna. 
    3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati, altresi', a fornire
supporto al Commissario  nello  svolgimento  delle  attivita'  e  nel
rispetto dei tempi previsti dalla  legge  n.  117  del  2009  e  sono
adottati sentiti i Comuni di cui all'art.  1,  comma  1,  oltre  agli
altri livelli istituzionali interessati. 
    4.  I  suddetti  atti  di  ricognizione,  ferme   restando,   ove
necessario,  ulteriori  norme  regionali  di  adeguamento,  hanno  ad
oggetto: 
      a) la ricognizione degli effetti  gia'  integralmente  prodotti
dalla legge n. 117 del 2009 all'atto della sua entrata in vigore, che
richiedono solo misure operative concrete, al fine  di  garantire  la
continuita' delle prestazioni e dei procedimenti, ed  in  particolare
la  precisa  individuazione  degli  uffici   e   degli   altri   enti
subregionali competenti; 
      b) l'indicazione dei casi nei quali gli effetti prodotti  dalla
legge n. 117 del 2009 richiedono necessariamente atti della Regione o
di altri denti o aziende regionali o l'emanazione o l'adeguamento  di
atti amministrativi programmatori o generali,  che  rappresentano  il
presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa; 
      c)   l'individuazione   dei   provvedimenti   autorizzatori   e
abilitativi che, prossimi alla scadenza, si  ritiene  debbano  essere
rinnovati sulla base della disciplina della Regione Marche; 
      d)    l'individuazione dei     provvedimenti     autorizzatori,
abilitativi e delle certificazioni ad  efficacia  permanente  che  si
ritiene  debbano  essere  adeguati  alla  disciplina  della   Regione
Emilia-Romagna entro un termine da stabilire; 
      e) l'individuazione delle procedure di ammissione ad ogni forma
di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione  comunitaria,
al fine di adeguarne i  contenuti  ed  i  tempi  alla  programmazione
regionale e con la finalita' di garantire la  parita'  di  accesso  a
tali misure con la popolazione gia' residente in Emilia-Romagna; 
      f)   l'individuazione   degli   atti   di   programmazione    e
pianificazione  che  devono  essere  assoggettati  gradualmente  alla
disciplina legislativa regionale,  con  priorita'  per  gli  atti  di
pianificazione sovraordinati; 
      g) l'individuazione, in raccordo con  la  Regione  Marche,  dei
casi in cui la  definizione  delle  situazioni  richiede  adempimenti
congiunti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle  Province  di
Rimini e di  Pesare  e  Urbino  e  del  Commissario,  promuovendo  la
sottoscrizione di intese tra i livelli interessati. 
    5. Per le ipotesi indicate nel comma 4, lettera  e),  nelle  more
dell'adozione dei nuovi atti amministrativi programmatori e  generali
ivi prevista ed entro termini di adeguamento  previsti  dall'art.  2,
comma 1 della legge n. 117 del 2009: 
      a)  continuano  ad  avere  efficacia  tutti   i   provvedimenti
amministrativi adottati alla data di entrata in vigore della presente
legge; 
      b) i procedimenti amministrativi in corso per  il  rilascio  di
atti di natura  autorizzatoria  e  abilitativa  sono  conclusi  dalle
amministrazioni locali, dalla Provincia di  Rimini  o  dalla  Regione
Emilia-Romagna in  applicazione  delle  norme  della  Regione  Marche
vigenti al momento dell'entrata in vigore  della  legge  n.  117  del
2009, previa acquisizione degli atti  e  di  eventuale  parere  delle
amministrazioni precedentemente competenti, ferma  restando  la  loro
autonomia; i provvedimenti autorizzatori e  abilitativi  fissano  ove
necessario un congruo  termine  per  l'adeguamentio  alla  disciplina
della Regione Emilia-Romagna.  Con  successivi  accordi  tra  le  due
Regioni potranno essere diversamente  disciplinate  le  modalita'  di
conclusione dei  procedimenti  concernenti  sovvenzioni,  contributi,
concessioni, sussidi e ausili finanziari in  genere  ed  il  soggetto
competente al rilascio del provvedimento finale. 
    6.  Ai  fini  dell'adeguamento  alla  disciplina  della   Regione
Emilia-Romagna delle modalita'  di  esercizio  delle  attivita'  gia'
autorizzate in base alla normativa della Regione Marche,  la  Regione
puo' disporre con proprio atto medilita'  e  termini  entro  i  quali
l'adeguamento deve essere completato. 
    7. Per i Comuni di cui all'art. l, comma 1, restano in  vigore  i
piani ed i programmi della Regione Marche e della Provincia di Pesaro
e  Urbino  fino  alla  loro  ridefinizione  da  parte  della  Regione
Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini, secondo  quanto  previsto
dall'art. 3, comma 1, lettera b). 
    8. Resta fermo che ove  la  competenza  e'  statale  o  di  altre
amministrazioni,  le   ulteriori   norme,   nonche'   gli   ulteriori
adempimenti amministrativi, sono adottati dalle competenti autorita'.