Art. 2 Atti ricognitivi 1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'art. 1, comma 1, adotta decreti ricognitivi degli interventi che la Regione deve porre in essere al fine di armare compiutamente il processo di aggregazione. 2. Gli interventi sono individuati, graduandone le priorita', con particolare riguardo all'esigenza di tutelate l'incolumita' pubblica, la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini interessati e con l'obiettivo di garantire parita' di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente della Regione Emilia-Romagna. 3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati, altresi', a fornire supporto al Commissario nello svolgimento delle attivita' e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 117 del 2009 e sono adottati sentiti i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, oltre agli altri livelli istituzionali interessati. 4. I suddetti atti di ricognizione, ferme restando, ove necessario, ulteriori norme regionali di adeguamento, hanno ad oggetto: a) la ricognizione degli effetti gia' integralmente prodotti dalla legge n. 117 del 2009 all'atto della sua entrata in vigore, che richiedono solo misure operative concrete, al fine di garantire la continuita' delle prestazioni e dei procedimenti, ed in particolare la precisa individuazione degli uffici e degli altri enti subregionali competenti; b) l'indicazione dei casi nei quali gli effetti prodotti dalla legge n. 117 del 2009 richiedono necessariamente atti della Regione o di altri denti o aziende regionali o l'emanazione o l'adeguamento di atti amministrativi programmatori o generali, che rappresentano il presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa; c) l'individuazione dei provvedimenti autorizzatori e abilitativi che, prossimi alla scadenza, si ritiene debbano essere rinnovati sulla base della disciplina della Regione Marche; d) l'individuazione dei provvedimenti autorizzatori, abilitativi e delle certificazioni ad efficacia permanente che si ritiene debbano essere adeguati alla disciplina della Regione Emilia-Romagna entro un termine da stabilire; e) l'individuazione delle procedure di ammissione ad ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con la finalita' di garantire la parita' di accesso a tali misure con la popolazione gia' residente in Emilia-Romagna; f) l'individuazione degli atti di programmazione e pianificazione che devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con priorita' per gli atti di pianificazione sovraordinati; g) l'individuazione, in raccordo con la Regione Marche, dei casi in cui la definizione delle situazioni richiede adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e di Pesare e Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione di intese tra i livelli interessati. 5. Per le ipotesi indicate nel comma 4, lettera e), nelle more dell'adozione dei nuovi atti amministrativi programmatori e generali ivi prevista ed entro termini di adeguamento previsti dall'art. 2, comma 1 della legge n. 117 del 2009: a) continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti amministrativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge; b) i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa sono conclusi dalle amministrazioni locali, dalla Provincia di Rimini o dalla Regione Emilia-Romagna in applicazione delle norme della Regione Marche vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 117 del 2009, previa acquisizione degli atti e di eventuale parere delle amministrazioni precedentemente competenti, ferma restando la loro autonomia; i provvedimenti autorizzatori e abilitativi fissano ove necessario un congruo termine per l'adeguamentio alla disciplina della Regione Emilia-Romagna. Con successivi accordi tra le due Regioni potranno essere diversamente disciplinate le modalita' di conclusione dei procedimenti concernenti sovvenzioni, contributi, concessioni, sussidi e ausili finanziari in genere ed il soggetto competente al rilascio del provvedimento finale. 6. Ai fini dell'adeguamento alla disciplina della Regione Emilia-Romagna delle modalita' di esercizio delle attivita' gia' autorizzate in base alla normativa della Regione Marche, la Regione puo' disporre con proprio atto medilita' e termini entro i quali l'adeguamento deve essere completato. 7. Per i Comuni di cui all'art. l, comma 1, restano in vigore i piani ed i programmi della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino fino alla loro ridefinizione da parte della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b). 8. Resta fermo che ove la competenza e' statale o di altre amministrazioni, le ulteriori norme, nonche' gli ulteriori adempimenti amministrativi, sono adottati dalle competenti autorita'.