Art. 3 Principi per la legislazione regionale 1. La Regione, in coerenza con gli atti ricognitivi di cui all'art. 2, adotta apposite misure legislative, ovvero atti programmatori e amministrativi, per regolare la nuova disciplina relativa a: a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni di inizio attivita' e altri atti di assenso comunque denominati, al fine di regolare il regime dell'efficacia degli atti; b) strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di disporre l'adeguamento alla legislazione della Regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali; c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di regolarne l'adeguamento all'ordinamento della Regione Emilia-Romagna; d) servizi, al fine di garantire la continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico; e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, al fine di garantire la continuita' nella loro realizzazione.