Art. 3 
 
               Principi per la legislazione regionale 
 
    1. La Regione, in  coerenza  con  gli  atti  ricognitivi  di  cui
all'art.  2,  adotta  apposite  misure   legislative,   ovvero   atti
programmatori e amministrativi,  per  regolare  la  nuova  disciplina
relativa a: 
      a)  autorizzazioni,  licenze,  abilitazioni,  dichiarazioni  di
inizio attivita' e altri atti di assenso comunque denominati, al fine
di regolare il regime dell'efficacia degli atti; 
      b) strumenti di pianificazione e  programmazione,  al  fine  di
disporre l'adeguamento alla legislazione della Regione Emilia-Romagna
ed ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali; 
      c) statuti e regolamenti  dei  Comuni,  al  fine  di  regolarne
l'adeguamento all'ordinamento della Regione Emilia-Romagna; 
      d) servizi, al fine di garantire la continuita' nell'erogazione
dei servizi pubblici e di interesse pubblico; 
      e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, al fine
di garantire la continuita' nella loro realizzazione.