Art. 4 Procedure per l'adeguamento dell'assetto istituzionale della Comunita' montana Alta Valmarecchia 1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) la parola «nove» e' sostituita dalla parola «dieci». 2. In deroga alla procedura per la ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane prevista all'art. 4, commi da 2 a 7, della legge regionale n. 10 del 2008 il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, adotta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un proprio decreto di ridelimitazione della Comunita' montana, confermandone o modificandone l'assetto territoriale ovvero disponendone la soppressione con eventuale contestuale trasformazione in Unione di Comuni ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 10 del 2008. 3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 4, comma 8, della legge regionale n. 10 del 2008, con riferimento alla procedura che ridelimitazione da parte del Presidente della Giunta regionale ed ai relativi termini. 4. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 ed alla conseguente revisione dello statuto e della disciplina degli organi della Comunita' montana in adeguamento al Capo I del Titolo II della legge regionale n. 10 del 2008, la Comunita' montana dell'Alta Valmarecchia continua ad operare nel rispetto del proprio vigente statuto, con gli organi in carica in regime di prorogatio. 5. Le funzioni in materia di agricoltura e di vincolo idrogeologico conferite alle Comunita' montane da leggi della Regione Emilia-Romagna sono esercitate per i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, dalla Provincia di Rimini fino alla definizione del nuovo assetto istituzionale della Comunita' montana dell'Alta Valmarecchia. 6. Per le domande di autorizzazione relative al vincolo idrogeologico, di cui all'art. 150, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1990, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), presentate ai Comuni di cui all'art. 1, comma 1, prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni sulla pubblicazione all'albo pretorio previste al punto 2.4.1 della direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 2000.