Art. 4 
 
       Procedure per l'adeguamento dell'assetto istituzionale 
              della Comunita' montana Alta Valmarecchia 
 
    1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 30  giugno  2008,
n.  10  (Misure   per   il   riordino   territoriale,   l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) la parola
«nove» e' sostituita dalla parola «dieci». 
    2. In deroga alla procedura per la ridelimitazione  degli  ambiti
territoriali delle Comunita' montane prevista all'art. 4, commi da  2
a 7, della legge regionale n. 10 del 2008 il Presidente della  Giunta
regionale, sentiti i Comuni interessati, adotta, entro trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, un  proprio  decreto  di
ridelimitazione   della   Comunita'    montana,    confermandone    o
modificandone   l'assetto   territoriale   ovvero   disponendone   la
soppressione con eventuale contestuale trasformazione  in  Unione  di
Comuni ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 10 del 2008. 
    3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 4, comma 8,  della  legge
regionale  n. 10  del  2008,  con  riferimento  alla  procedura   che
ridelimitazione da parte del Presidente della Giunta regionale ed  ai
relativi termini. 
    4. Fino all'adozione del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale di cui al comma  2  ed  alla  conseguente  revisione  dello
statuto e della disciplina degli organi della  Comunita'  montana  in
adeguamento al Capo I del Titolo II della legge regionale n.  10  del
2008, la Comunita' montana dell'Alta Valmarecchia continua ad operare
nel rispetto del proprio vigente statuto, con gli organi in carica in
regime di prorogatio. 
    5.  Le  funzioni  in  materia  di  agricoltura   e   di   vincolo
idrogeologico conferite alle Comunita' montane da leggi della Regione
Emilia-Romagna sono esercitate per i Comuni di cui all'art. 1,  comma
1, dalla Provincia di Rimini fino alla definizione del nuovo  assetto
istituzionale della Comunita' montana dell'Alta Valmarecchia. 
    6.  Per  le  domande  di  autorizzazione  relative   al   vincolo
idrogeologico, di cui all'art. 150, comma 2, della legge regionale 21
aprile  1990,  n.  3  (Riforma  del  sistema  regionale  e   locale),
presentate ai Comuni di cui all'art. 1, comma 1,  prima  dell'entrata
in vigore della presente legge,  non  si  applicano  le  disposizioni
sulla pubblicazione all'albo pretorio previste al punto  2.4.1  della
direttiva regionale concernente  le  procedure  amministrative  e  le
norme tecniche relative  alla  gestione  del  vincolo  idrogeologico,
approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 2000.