Art. 6 
 
       Norme transitorie in materia di governo del territorio 
 
    1. Entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge, la
Regione e la Provincia di Rimini promuovono un  accordo  territoriale
tra le rispettive amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della  legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale  sulla  tutela  e
l'uso  del   territorio),   per   concordare   tempi   ed   obiettivi
dell'adeguamento   dei   rispettivi   strumenti   di   pianificazione
territoriale, in relazione la nuovo ambito del territorio regionale e
provinciale. 
    2. Entro ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della  presente
legge, i Comuni di cui all'art.  1,  comma  1,  adeguano  la  propria
strumentazione urbanistica alle disposizioni della legge regionale n.
20 del 2000. A tal fine la Regione incentiva il ricorso alle forme di
pianificazione intercomunale o  di  copianificazione  previste  dalla
medesima legge regionale. 
    3. Fino all'approvazione del Piano  strutturale  comunale  e  del
Regolamento urbanistico edilizio, ai sensi  dell'art.  43,  comma  3,
della legge regionale n. 20 del  2000,  i  Comuni  interessati  danno
attuazione  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  e   concludono   i
procedimenti di  pianificazione  in  corso  secondo  le  disposizioni
definite dalla Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto 2000.
Le funzioni di competenza provinciale sono svolte dalla Provincia  di
Rimini, previa acquisizione degli  arti  istruttori  e  di  eventuali
pareri dell'amministrazione provinciale precedentemente competente. 
    4.  Per  gli  stessi  Comuni   e'   applicabile   la   disciplina
straordinaria per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo
di cui al Titolo III della  legge  regionale  6  luglio  2000,  n.  6
(Governo e riqualificazione solidale del  territorio).  A  tal  fine,
entro sessanta  giorni  dall'approvazione  della  presente  legge,  i
Comuni  interessati  individuano  gli  ambiti  nei  quali  non   sono
consentiti  gli  interventi  di  ampliamento  e  di   demolizione   e
ricostruzione ai sensi dell'art. 55, comma 2, della  legge  regionale
n. 6 del 2009, e possono stabilire limitazioni ai medesimi interventi
ai sensi del comma 3 dello stesso art. 55.