Art. 6 Norme transitorie in materia di governo del territorio 1. Entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge, la Regione e la Provincia di Rimini promuovono un accordo territoriale tra le rispettive amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), per concordare tempi ed obiettivi dell'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, in relazione la nuovo ambito del territorio regionale e provinciale. 2. Entro ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, adeguano la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della legge regionale n. 20 del 2000. A tal fine la Regione incentiva il ricorso alle forme di pianificazione intercomunale o di copianificazione previste dalla medesima legge regionale. 3. Fino all'approvazione del Piano strutturale comunale e del Regolamento urbanistico edilizio, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000, i Comuni interessati danno attuazione agli strumenti urbanistici vigenti e concludono i procedimenti di pianificazione in corso secondo le disposizioni definite dalla Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto 2000. Le funzioni di competenza provinciale sono svolte dalla Provincia di Rimini, previa acquisizione degli arti istruttori e di eventuali pareri dell'amministrazione provinciale precedentemente competente. 4. Per gli stessi Comuni e' applicabile la disciplina straordinaria per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo di cui al Titolo III della legge regionale 6 luglio 2000, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio). A tal fine, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, i Comuni interessati individuano gli ambiti nei quali non sono consentiti gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 55, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2009, e possono stabilire limitazioni ai medesimi interventi ai sensi del comma 3 dello stesso art. 55.