Art. 8 Misure ricognitive di beni mobili immobili e personale 1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le altre amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che, in quanto strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera g), dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell'ambito della ricognizione e' compresa, in particolare, la consegna della rete strutturale e viaria di competenza, nonche' il patrimonio immobiliare. 2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, il personale dei livelli regionale provinciale e del servizio sanitario regionale, che svolge funzioni per il territorio dei comuni di cui all'art. 1, comma l, puo' essere trasferito negli organici dei corrispondenti livelli della Regione Emilia-Romagna. 3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento, comando o distacco del personale di cui al comma 2, sono adottai accordi tra le amministrazioni interessate per garantire continuita' nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi.