Art. 8 
 
       Misure ricognitive di beni mobili immobili e personale 
 
    1. La Regione,  in  accordo  con  la  Regione  Marche,  le  altre
amministrazioni locali e provinciali interessate ed  il  Commissario,
effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile,  che,  in  quanto  strumentali
all'esercizio di funzioni  pubbliche,  devono  essere  trasferiti  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, lettera g), dalla Regione Marche e  dalla
Provincia di Pesaro e  Urbino  alla  Regione  Emilia-Romagna  e  alla
Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell'ambito
della ricognizione e' compresa, in  particolare,  la  consegna  della
rete strutturale  e  viaria  di  competenza,  nonche'  il  patrimonio
immobiliare. 
    2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1,  il  personale  dei
livelli regionale provinciale e del servizio sanitario regionale, che
svolge funzioni per il territorio dei comuni di cui all'art. 1, comma
l, puo' essere trasferito negli organici dei  corrispondenti  livelli
della Regione Emilia-Romagna. 
    3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento,
comando o distacco del personale di cui  al  comma  2,  sono  adottai
accordi tra le amministrazioni interessate per garantire  continuita'
nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi.