Art. 9 
 
                Funzioni comunali in materia sismica 
 
    1. I Comuni di cui all'art.  1,  comma  1,  che,  nell'osservanza
degli standard  minimi  di  cui  all'art.  3,  comma  4  della  legge
regionale 30 ottobre 2008, n. 10 (Norme per la riduzione del  rischio
sismico) intendono esercitare autonomamente le  funzioni  in  materia
sismica in forma singola o associata,  adottano  e  trasmettono  alla
Regione l'atto di cui al comma 2  del  medesimo  articolo,  entro  il
termine perentorio di trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge. 
    2. In caso di mancata trasmissione dell'atto entro tale  termine,
i Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi  delle
strutture tecniche regionali. 
    3. Per i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, le disposizioni della
legge regionale n. 19 del 2008 trovano  applicazione  dalla  scadenza
del termine perentorio di cui al comma 1.