Art. 9 Funzioni comunali in materia sismica 1. I Comuni di cui all'art. 1, comma 1, che, nell'osservanza degli standard minimi di cui all'art. 3, comma 4 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 10 (Norme per la riduzione del rischio sismico) intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione l'atto di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. In caso di mancata trasmissione dell'atto entro tale termine, i Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi delle strutture tecniche regionali. 3. Per i Comuni di cui all'art. 1, comma 1, le disposizioni della legge regionale n. 19 del 2008 trovano applicazione dalla scadenza del termine perentorio di cui al comma 1.