Art. 10. Rapporto di lavoro dell'Amministratore unico e dei direttori amministrativo e sanitario 1. Il rapporto di lavoro dell'Amministratore unico e' regolato da un contratto di diritto privato a termine, stipulato con la Regione. 2. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario e' regolato da un contratto di diritto privato a termine, stipulato con l'Amministratore unico. 3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva gli schemi di contratto di cui ai precedenti comma 1 e 2 e determina il trattamento economico spettante all'Amministratore unico, ai Direttori sanitario e amministrativo sulla base dei principi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995 n. 502. 4. Il Direttore sanitario e' designato dait'Istituto nazionale dei tumori di Milano. 5. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario devono possedere, per l'accesso alla carica, qualifica dirigenziale.