Art. 10.
            Rapporto di lavoro dell'Amministratore unico
             e dei direttori amministrativo e sanitario
 
  1.  Il  rapporto di lavoro dell'Amministratore unico e' regolato da
un contratto di diritto privato a termine, stipulato con la Regione.
  2. Il  rapporto  di  lavoro  del  Direttore  amministrativo  e  del
Direttore  sanitario e' regolato da un contratto di diritto privato a
termine, stipulato con l'Amministratore unico.
  3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva gli schemi
di contratto di cui  ai  precedenti  comma  1  e  2  e  determina  il
trattamento   economico   spettante   all'Amministratore   unico,  ai
Direttori  sanitario  e  amministrativo  sulla  base   dei   principi
contenuti  nel  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
luglio 1995 n. 502.
  4. Il Direttore sanitario e' designato dait'Istituto nazionale  dei
tumori di Milano.
  5.  Il  Direttore  amministrativo  e  il Direttore sanitario devono
possedere, per l'accesso alla carica, qualifica dirigenziale.