Art. 4.
      Gestione sperimentale dell'ospedale oncologico regionale
 
  1.  La  gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico regionale di
Rionero in Vulture e' disciplinata dalla presente legge, dalla  legge
regionale  34/1995  e successive modificazioni ed integrazioni, dalla
convenzione stipulata tra la  Regione  Basilicata,  il  C.R.O.B.    e
l'I.N.T.  sulla  base  dello  schema  di convenzione tipo allegato al
progetto   di   sperimentazione   assentito   con    la    richiamata
determinazione  n. 228/1997 della Conferenza Stato/Regioni, e da ogni
altra disposizione statale o regionale che regola le attivita'  delle
Aziende sanitarie, compatibili con la "sperimentazione gestionale".
  2.  Lo  schema  di  convenzione  richiamato al comma precedente, e'
modificabile,  con  provvedimento  della  Giunta  regionale,  per  la
compiuta  attuazione  del  progetto di sperimentazione, previa intesa
tra le parti.
  3. Il CROB e  l'INT  per  la  Gestione  sperimentale  dell'Ospedale
oncologico   regionale   di   Rionero   in  Vulture  hanno  autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale  e
tecnica.