Art. 4. Gestione sperimentale dell'ospedale oncologico regionale 1. La gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico regionale di Rionero in Vulture e' disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale 34/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla convenzione stipulata tra la Regione Basilicata, il C.R.O.B. e l'I.N.T. sulla base dello schema di convenzione tipo allegato al progetto di sperimentazione assentito con la richiamata determinazione n. 228/1997 della Conferenza Stato/Regioni, e da ogni altra disposizione statale o regionale che regola le attivita' delle Aziende sanitarie, compatibili con la "sperimentazione gestionale". 2. Lo schema di convenzione richiamato al comma precedente, e' modificabile, con provvedimento della Giunta regionale, per la compiuta attuazione del progetto di sperimentazione, previa intesa tra le parti. 3. Il CROB e l'INT per la Gestione sperimentale dell'Ospedale oncologico regionale di Rionero in Vulture hanno autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.