Art. 6.
                Competenze dell'Amministratore unico
 
  1. Spetta all'Amministratore unico,  oltre  a  compiti  propri  del
Direttore generale delle Aziende sanitarie:
   definire  gli  obiettivi e i programmi assistenziali dell'ospedale
sulla base delle  linee  contenute  nell'atto  convenzionale  Regione
C.R.O.B./I.N.T.  e  nel protocollo d'intesa Regione/Governo in ordine
al progetto esecutivo di sperimentazione gestionale;
   adottare gli atti amministrau'vi e di programma non attribuiti  al
Direttore amministrativo e sanitario o al personale dirigente;
   adottare gli atti di bilancio;
   adottare    il   regolamento   di   organizzazione   dell'ospedale
oncologico;
   adottare la dotazione organica  del  personale  sulla  base  delle
indicazioni fornite dall'I.N.T.;
   organizzare   le   unita'   operative   nell'ambito   delle   aree
dipartimentali, realizzando e promuovendo le  condizioni  idonee  per
l'erezione  dell'Ospedale  in Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico  ovvero  in  Azienda  Ospedaliera,  secondo  la   vigente
normativa  e  nel  rispetto  delle  previsioni  dei  Piano  sanitario
regionale 1997/1999.