Art. 6. Competenze dell'Amministratore unico 1. Spetta all'Amministratore unico, oltre a compiti propri del Direttore generale delle Aziende sanitarie: definire gli obiettivi e i programmi assistenziali dell'ospedale sulla base delle linee contenute nell'atto convenzionale Regione C.R.O.B./I.N.T. e nel protocollo d'intesa Regione/Governo in ordine al progetto esecutivo di sperimentazione gestionale; adottare gli atti amministrau'vi e di programma non attribuiti al Direttore amministrativo e sanitario o al personale dirigente; adottare gli atti di bilancio; adottare il regolamento di organizzazione dell'ospedale oncologico; adottare la dotazione organica del personale sulla base delle indicazioni fornite dall'I.N.T.; organizzare le unita' operative nell'ambito delle aree dipartimentali, realizzando e promuovendo le condizioni idonee per l'erezione dell'Ospedale in Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero in Azienda Ospedaliera, secondo la vigente normativa e nel rispetto delle previsioni dei Piano sanitario regionale 1997/1999.