ALLEGATO

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo  testo  degli  articoli  1, 8 e 16 del regolamento regionale 12
   aprile  2003,  n.  5 «Attuazione della legge regionale 10 dicembre
   2002,   n.  30  "Promozione  e  sviluppo  del  sistema  fieristico
   lombardo"».

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

   1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 10
dicembre 2002, n. 30 disciplina:
    a)  i  requisiti  e  le  procedure  per  il  riconoscimento della
qualifica  di  internazionale,  nazionale,  regionale  e locale delle
manifestazioni fieristiche;
    b)  i  requisiti  minimi  di idoneita' dei quartieri fieristici e
degli  spazi  espositivi  non  permanenti  per  lo  svolgimento delle
manifestazioni fieristiche;
    c)  la  presentazione  delle  comunicazioni  di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche;
    d)  i  criteri  per evitare le concomitanze tra le manifestazioni
fieristiche;
    e) la redazione dei calendari fieristici;
    f)  il  riordino degli enti fieristici e l'elenco regionale degli
enti e degli organizzatori fieristici;
    g) ...

                               Art. 8.

            Procedure per l'attribuzione delle qualifiche
                   alle manifestazioni fieristiche

   1.  La  domanda  per  l'attribuzione o la conferma della qualifica
internazionale,  nazionale,  regionale  o  locale alle manifestazioni
fieristiche  deve  essere  presentata,  dal legale rappresentante del
soggetto  organizzatore,  all'autorita' competente di cui all'art. 4,
commi 2 e 4, della legge regionale n. 30/2002 entro e non oltre il 31
gennaio   dell'anno   precedente   alla  data  di  svolgimento  della
manifestazione per le qualifiche internazionali e nazionali, ed entro
il 30 aprile per le qualifiche regionali e locali.
   1-bis.  Per  le domande di attribuzione o conferma della qualifica
internazionale,  nazionale  e  regionale  si  adottera'  la procedura
telematica,  utilizzando  esclusivamente la modulistica approvata con
decreto della direzione generale competente.
   2. La qualifica, o la conferma della qualifica, di internazionale,
nazionale  e  regionale  e'  attribuita  con  decreto  del  dirigente
regionale competente.
   3.  La  domanda  per  l'attribuzione o la conferma della qualifica
vale  anche come comunicazione dello svolgimento della manifestazione
fieristica,  di  cui  e  secondo  le modalita' stabilite dall'art. 14
oppure dall'art. 15.
   4.  La  domanda  per  l'attribuzione o la conferma della qualifica
deve essere corredata da:
    a) regolamento ufficiale della manifestazione, da allegarsi anche
successivamente;
    b) citazione degli estremi di registrazione dell'atto costitutivo
e  dell'eventuale  statuto  dell'ente promotore, nel caso in cui tale
documentazione  sia  gia' in possesso dell'amministrazione regionale;
per  le  manifestazioni di nuova istituzione tale documentazione deve
essere prodotta integralmente;
    c)  dichiarazione  contenente i requisiti di cui agli articoli 2,
3, 5 e 7;
    d)    dichiarazione    attestante,    nello   svolgimento   della
manifestazione  fieristica,  l'applicazione  di  tutte  le  normative
igienico-sanitarie,  di  sicurezza  ambientale  e sul lavoro previste
dalle leggi vigenti;
    e)  dichiarazione  attestante  l'avvenuta  verifica  del bilancio
annuale  da  parte  di  una  societa'  di revisori contabili iscritta
nell'apposito  albo  della  CONSOB  o  di equivalente organo di Paesi
della   Unione   europea   o   extracomunitari,   relativamente  alle
manifestazioni nazionali e internazionali. Nel caso di organizzazioni
di  manifestazioni  fieristiche  che  operano  con  forme  giuridiche
diverse   dalle   societa'  di  capitali  deve  essere  prodotta  una
autocertificazione  illustrante  lo  stato  patrimoniale  ed il conto
economico dell'organizzazione;
    f) dichiarazione attestante l'esercizio dell'attivita' fieristica
nello  stesso  settore  merceologico da almeno due anni relativamente
alle  manifestazioni  internazionali  e  da  almeno  un  anno  per le
manifestazioni nazionali.
   5.   Qualora   il   dirigente,   in   sede  di  istruttoria  della
documentazione  allegata all'istanza, riscontri che la manifestazione
non  possiede  i  requisiti  previsti  agli  articoli 2, 3, 5 e 7 per
l'attribuzione  o  la  conferma della qualifica richiesta, determina,
con  provvedimento  motivato, e con le procedure previste dalla legge
n. 241/1990, la qualificazione spettante ovvero trasmette gli atti al
comune competente.

                              Art. 16.

          Disciplina delle concomitanze tra manifestazioni

   1.  La  direzione  generale  competente, al fine di valorizzare il
patrimonio  fieristico  lombardo  e armonizzarlo con le altre realta'
fieristiche   nazionali,   promuove   le  opportune  intese  tra  gli
organizzatori  di  manifestazioni  fieristiche  lombarde  al  fine di
evitare  distorsioni del mercato, dannose al sistema fieristico ed ai
suoi   utenti   per  l'effetto  di  concomitanze  tra  manifestazioni
fieristiche di uguale merceologia.
   2.  Si  intende  concomitante  la  manifestazione  fieristica  con
qualifica  internazionale,  nazionale  e  regionale  che,  si  svolga
nell'ambito  della  Regione Lombardia in un periodo di tempo compreso
tra   i   quindici   giorni  antecedenti  e/o  susseguenti  ad  altra
manifestazione  fieristica  con qualifica internazionale, nazionale e
regionale e merceologie uguali.
   3.  La  direzione  generale  competente  qualora  non  si realizzi
accordo tra le parti alla manifestazione fieristica concomitante meno
consolidata nel tempo non attribuisce alcuna qualifica, ne' inserisce
la  medesima nel calendario fieristico regionale se non ricorrono, in
applicazione  del  principio di tutela della concorrenza, le seguenti
condizioni:
    a) sussistenza effettiva dei requisiti previsti dagli articoli 2,
3  e  5  relativi  alle  manifestazioni  internazionali,  nazionali e
regionali;
    b)  conformita' della sede espositiva scelta dalla manifestazione
concomitante  meno  consolidata  nel  tempo  ai  criteri  di cui agli
articoli  9,  10  e  11  relativi  ai  requisiti minimi dei quartieri
fieristici internazionali, nazionali e regionali.
   4.  E'  comunque fatto salvo il diritto, per l'organizzatore della
manifestazione  concomitante,  a svolgere ugualmente la propria fiera
in qualsiasi periodo.