ALLEGATO Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate Nuovo testo degli articoli 1, 8 e 16 del regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5 «Attuazione della legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 "Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo"». Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 disciplina: a) i requisiti e le procedure per il riconoscimento della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche; b) i requisiti minimi di idoneita' dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche; c) la presentazione delle comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche; d) i criteri per evitare le concomitanze tra le manifestazioni fieristiche; e) la redazione dei calendari fieristici; f) il riordino degli enti fieristici e l'elenco regionale degli enti e degli organizzatori fieristici; g) ... Art. 8. Procedure per l'attribuzione delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche 1. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale o locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata, dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, all'autorita' competente di cui all'art. 4, commi 2 e 4, della legge regionale n. 30/2002 entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione per le qualifiche internazionali e nazionali, ed entro il 30 aprile per le qualifiche regionali e locali. 1-bis. Per le domande di attribuzione o conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale si adottera' la procedura telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto della direzione generale competente. 2. La qualifica, o la conferma della qualifica, di internazionale, nazionale e regionale e' attribuita con decreto del dirigente regionale competente. 3. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica vale anche come comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica, di cui e secondo le modalita' stabilite dall'art. 14 oppure dall'art. 15. 4. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica deve essere corredata da: a) regolamento ufficiale della manifestazione, da allegarsi anche successivamente; b) citazione degli estremi di registrazione dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto dell'ente promotore, nel caso in cui tale documentazione sia gia' in possesso dell'amministrazione regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale documentazione deve essere prodotta integralmente; c) dichiarazione contenente i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 5 e 7; d) dichiarazione attestante, nello svolgimento della manifestazione fieristica, l'applicazione di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti; e) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica del bilancio annuale da parte di una societa' di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di Paesi della Unione europea o extracomunitari, relativamente alle manifestazioni nazionali e internazionali. Nel caso di organizzazioni di manifestazioni fieristiche che operano con forme giuridiche diverse dalle societa' di capitali deve essere prodotta una autocertificazione illustrante lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'organizzazione; f) dichiarazione attestante l'esercizio dell'attivita' fieristica nello stesso settore merceologico da almeno due anni relativamente alle manifestazioni internazionali e da almeno un anno per le manifestazioni nazionali. 5. Qualora il dirigente, in sede di istruttoria della documentazione allegata all'istanza, riscontri che la manifestazione non possiede i requisiti previsti agli articoli 2, 3, 5 e 7 per l'attribuzione o la conferma della qualifica richiesta, determina, con provvedimento motivato, e con le procedure previste dalla legge n. 241/1990, la qualificazione spettante ovvero trasmette gli atti al comune competente. Art. 16. Disciplina delle concomitanze tra manifestazioni 1. La direzione generale competente, al fine di valorizzare il patrimonio fieristico lombardo e armonizzarlo con le altre realta' fieristiche nazionali, promuove le opportune intese tra gli organizzatori di manifestazioni fieristiche lombarde al fine di evitare distorsioni del mercato, dannose al sistema fieristico ed ai suoi utenti per l'effetto di concomitanze tra manifestazioni fieristiche di uguale merceologia. 2. Si intende concomitante la manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale che, si svolga nell'ambito della Regione Lombardia in un periodo di tempo compreso tra i quindici giorni antecedenti e/o susseguenti ad altra manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale e merceologie uguali. 3. La direzione generale competente qualora non si realizzi accordo tra le parti alla manifestazione fieristica concomitante meno consolidata nel tempo non attribuisce alcuna qualifica, ne' inserisce la medesima nel calendario fieristico regionale se non ricorrono, in applicazione del principio di tutela della concorrenza, le seguenti condizioni: a) sussistenza effettiva dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 relativi alle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali; b) conformita' della sede espositiva scelta dalla manifestazione concomitante meno consolidata nel tempo ai criteri di cui agli articoli 9, 10 e 11 relativi ai requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali, nazionali e regionali. 4. E' comunque fatto salvo il diritto, per l'organizzatore della manifestazione concomitante, a svolgere ugualmente la propria fiera in qualsiasi periodo.