Art. 3 
 
                        Modifica dell'art. 48 
   della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e norma transitoria 
 
    1. Il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile  2004,
n. 11 e' cosi' sostituito: 
      «4.   Fino   all'approvazione   dei   piani   territoriali   di
coordinamento provinciali (PTCP) e,comunque,  non  oltre  centottanta
giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione  nonche'
ulteriori  novanta  giorni  per  organizzare   il   passaggio   delle
competenze alle province, i piani di  assetto  del  territorio  (PAT)
sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia.  In  sede
di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente
commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni  e'
sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del
piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una  sola
volta e per non piu' di  centoventi  giorni,  trascorsi  i  quali  si
prescinde dal parere della commissione consiliare. 
    4-bis. Scaduti i termini di cui al comma  4,  la  provincia  puo'
concordare con la Regione un ulteriore periodo di  tempo  durante  il
quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare
con riferimento ai procedimenti in corso.». 
    2. Sono riconfermate in capo alla Giunta regionale le  competenze
all'approvazione dei PAT eventualmente acquisite  dalle  province  ai
sensi dell'art. 48, comma 4, previgente all'entrata in  vigore  della
presente legge.