Art. 3 Modifica dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e norma transitoria 1. Il comma 4 dell'art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e' cosi' sostituito: «4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e,comunque, non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione nonche' ulteriori novanta giorni per organizzare il passaggio delle competenze alle province, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni e' sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non piu' di centoventi giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare. 4-bis. Scaduti i termini di cui al comma 4, la provincia puo' concordare con la Regione un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i PAT, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso.». 2. Sono riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze all'approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai sensi dell'art. 48, comma 4, previgente all'entrata in vigore della presente legge.