Art. 8 
 
         Interpretazione autentica dell'art. 7 e dell'art. 9 
                 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 
             della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 
 
 
                                    
 
    1. Per «prima abitazione del  proprietario»  di  cui  all'art.  7
della legge  regionale  8  luglio  2009,  n.  14  e  «prima  casa  di
abitazione» di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'art. 9
della  medesima  legge,  si  intendono  le  unita'   immobiliari   in
proprieta', usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o
i suoi familiari, risiedano  oppure  si  obblighino  a  stabilire  la
residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore
della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. 
    2. Gli  eventuali  provvedimenti  negativi  gia'  rilasciati  dal
comune sulla base di un'interpretazione dell'art.  7  e  dell'art.  9
comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge  regionale  8  luglio
2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1,  sono  riesaminati
alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.