Art. 8 Interpretazione autentica dell'art. 7 e dell'art. 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 1. Per «prima abitazione del proprietario» di cui all'art. 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e «prima casa di abitazione» di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell'art. 9 della medesima legge, si intendono le unita' immobiliari in proprieta', usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14. 2. Gli eventuali provvedimenti negativi gia' rilasciati dal comune sulla base di un'interpretazione dell'art. 7 e dell'art. 9 comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dal medesimo comma 1.