Art. 10.

       Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 47/1996

   1.  All'art. 13 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)  al  comma 1 dopo le parole «e dall'Amministrazione regionale»
sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4.      Gli      organi      dell'Amministrazione     regionale,
dell'Amministrazione  finanziaria,  delle  Amministrazioni comunali e
dell'Autorita'   marittima   segnalano   alle   Camere  di  Commercio
competenti  per  territorio  le  violazioni  alle  prescrizioni della
presente   legge  di  cui  vengono  a  conoscenza  nello  svolgimento
dell'attivita' istituzionale e di controllo.»;
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    «5.  A  seguito  delle  segnalazioni  di  cui  al  comma  4  o di
riscontrate  anomalie,  le Camere di Commercio sospendono il rimborso
di   cui  all'art.  10  oppure  procedono  al  recupero  delle  somme
indebitamente rimborsate o usufruite.».