Art. 10. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 47/1996 1. All'art. 13 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dopo le parole «e dall'Amministrazione regionale» sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli organi dell'Amministrazione regionale, dell'Amministrazione finanziaria, delle Amministrazioni comunali e dell'Autorita' marittima segnalano alle Camere di Commercio competenti per territorio le violazioni alle prescrizioni della presente legge di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell'attivita' istituzionale e di controllo.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. A seguito delle segnalazioni di cui al comma 4 o di riscontrate anomalie, le Camere di Commercio sospendono il rimborso di cui all'art. 10 oppure procedono al recupero delle somme indebitamente rimborsate o usufruite.».