Art. 11. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 47/1996 1. All'art. 15 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «indebitamente percepite» sono sostituite dalle seguenti: «percepite indebitamente o in eccedenza rispetto a quelle spettanti in base alla presente legge»; b) al comma 2 la parola «beneficiata» e' sostituita dalle seguenti: «percepita indebitamente o in eccedenza rispetto a quella spettante in base alla presente legge»; c) al comma 2-bis le parole «da dieci a venti» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»; d) al comma 2-bis la parola «fruita» e' sostituita dalle seguenti: «percepita indebitamente o in eccedenza rispetto a quella spettante in base alla presente legge»; e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. E' soggetto alla restituzione delle riduzioni del prezzo indebitamente fruite, maggiorate degli interessi legali vigenti al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da quattro a dieci volte la riduzione di prezzo fruita, il beneficiario che destina al consumo non personale il carburante acquistato a prezzo ridotto.».