Art. 11.

       Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 47/1996

   1.  All'art. 15 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
    a) al comma 2 le parole «indebitamente percepite» sono sostituite
dalle  seguenti:  «percepite  indebitamente o in eccedenza rispetto a
quelle spettanti in base alla presente legge»;
    b)  al  comma  2  la  parola  «beneficiata»  e'  sostituita dalle
seguenti:  «percepita  indebitamente o in eccedenza rispetto a quella
spettante in base alla presente legge»;
    c)  al  comma  2-bis le parole «da dieci a venti» sono sostituite
dalle seguenti: «da quattro a dieci»;
    d)  al  comma  2-bis  la  parola  «fruita»  e'  sostituita  dalle
seguenti:  «percepita  indebitamente o in eccedenza rispetto a quella
spettante in base alla presente legge»;
    e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
    «3-ter.  E' soggetto alla restituzione delle riduzioni del prezzo
indebitamente  fruite,  maggiorate  degli interessi legali vigenti al
momento  del  consumo  illecito  e  alla  sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma  di  denaro  da  quattro  a  dieci volte la
riduzione  di  prezzo  fruita, il beneficiario che destina al consumo
non personale il carburante acquistato a prezzo ridotto.».