Art. 12. Modifiche all'art. 15-bis della legge regionale n. 47/1996 1. All'art. 15-bis della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «4-bis. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte le riduzioni di prezzo non effettivamente praticate il gestore che inserisce tramite POS dati relativi a consumi non effettivi di carburanti a prezzo ridotto. 4-ter. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate di cui al comma 4-bis, e per le quali e' stato disposto il rimborso da parte della Camera di Commercio competente per territorio, sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, anche mediante compensazione sui successivi rimborsi.»; b) il comma 5 e' abrogato.