Art. 12.

     Modifiche all'art. 15-bis della legge regionale n. 47/1996

   1. All'art. 15-bis della legge regionale n. 47/1996 sono apportate
le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
    «4-bis. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  di  denaro da venti a trenta volte le riduzioni di prezzo
non  effettivamente  praticate  il  gestore che inserisce tramite POS
dati relativi a consumi non effettivi di carburanti a prezzo ridotto.
    4-ter.   Le   somme   relative   alle  riduzioni  di  prezzo  non
effettivamente  praticate  di  cui  al comma 4-bis, e per le quali e'
stato  disposto  il  rimborso  da  parte  della  Camera  di Commercio
competente  per  territorio,  sono  recuperate,  con la maggiorazione
degli  interessi  calcolati  al tasso legale vigente al momento delle
erogazioni  a  titolo  di  rimborso, anche mediante compensazione sui
successivi rimborsi.»;
    b) il comma 5 e' abrogato.