Art. 14.

      Modifica all'art. 16-ter della legge regionale n. 47/1996

   1.  Al  comma 1 dell'art. 16-ter della legge regionale n. 47/1996,
le   parole   «e  trasmettono  alla  Regione  copia  dei  verbali  di
contestazione,  delle  ordinanze-ingiunzioni  e  delle  ordinanze  di
archiviazione   emessi,   dando   altresi'  notizia  degli  eventuali
pagamenti  in  misura  ridotta  effettuati ai sensi dell'art. 7 della
legge regionale n. 1/1984, entro quindici giorni dalla notifica degli
atti e dai pagamenti in misura ridotta», sono soppresse.