Art. 14. Modifica all'art. 16-ter della legge regionale n. 47/1996 1. Al comma 1 dell'art. 16-ter della legge regionale n. 47/1996, le parole «e trasmettono alla Regione copia dei verbali di contestazione, delle ordinanze-ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione emessi, dando altresi' notizia degli eventuali pagamenti in misura ridotta effettuati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1/1984, entro quindici giorni dalla notifica degli atti e dai pagamenti in misura ridotta», sono soppresse.