Art. 17.

                 Termini per le istanze di rimborso

   1. Le Compagnie petrolifere e i titolari di plurime autorizzazioni
di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 8/2002, nei casi
in  cui  non sussistano convenzioni di fornitura del prodotto con una
Compagnia  petrolifera,  sono  tenuti a inoltrare all'Amministrazione
regionale  entro il 31 dicembre 2009, a pena di decadenza, le istanze
di  rimborso  relative  alle riduzioni di prezzo praticate negli anni
2008 e precedenti.