Art. 17. Termini per le istanze di rimborso 1. Le Compagnie petrolifere e i titolari di plurime autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 8/2002, nei casi in cui non sussistano convenzioni di fornitura del prodotto con una Compagnia petrolifera, sono tenuti a inoltrare all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2009, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate negli anni 2008 e precedenti.