Art. 18. Applicazione 1. Gli articoli da 1 a 15, ad eccezione dell'art. 11, comma 1, lettere da a) a d), si applicano a decorrere dal 1 giugno 2009, ferma restando l'applicazione della disciplina previgente ai procedimenti di rimborso, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi effettuati anteriormente a tale data. 2. L'art. 11, comma 1, lettere da a) a d), entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applica anche alle violazioni commesse anteriormente a tale data non ancora contestate o per le quali il procedimento sanzionatorio sia ancora pendente. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 5 dicembre 2008 TONDO