Art. 18.

                            Applicazione

   1.  Gli  articoli  da  1 a 15, ad eccezione dell'art. 11, comma 1,
lettere da a) a d), si applicano a decorrere dal 1 giugno 2009, ferma
restando  l'applicazione  della disciplina previgente ai procedimenti
di rimborso, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi effettuati
anteriormente a tale data.
   2.  L'art.  11,  comma  1,  lettere da a) a d), entra in vigore il
giorno   successivo  alla  pubblicazione  della  presente  legge  nel
Bollettino Ufficiale della Regione e si applica anche alle violazioni
commesse  anteriormente  a  tale  data non ancora contestate o per le
quali il procedimento sanzionatorio sia ancora pendente.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 5 dicembre 2008

                                TONDO