Art. 2.

        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 47/1996

   1.  All'art.  3  della  legge  regionale  12  novembre 1996, n. 47
(Disposizioni  per  l'attuazione della normativa nazionale in materia
di  riduzione  del  prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione
nel  territorio  regionale  e  per  l'applicazione  della  Carta  del
cittadino nei vari settori istituzionali), sono apportate le seguenti
modifiche:
    a)  al  numero  1, lettera a), del comma 1, le parole «utilizzati
per  rifornire  veicoli, motoveicoli e mezzi nautici» sono sostituite
dalle   seguenti:   «destinati   all'esclusivo   consumo   personale,
utilizzati  per rifornire i mezzi. Per intestatari o cointestatari di
mezzi  si  intendono, oltre ai proprietari, anche i soggetti indicati
nella carta di circolazione quali locatari dei mezzi in leasing»;
    b) la lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
    «g)   con   il   termine   "gestore"  l'esercente  l'impianto  di
distribuzione  di  carburanti situato nel territorio regionale dotato
di POS»;
    c) dopo la lettera g-bis) del comma 1 e' aggiunta la seguente:
    «g-ter)  con  il  termine  "sistema  informatico" l'insieme delle
procedure  e degli archivi informatici per la gestione dei carburanti
a prezzo ridotto.».