Art. 2. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 47/1996 1. All'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), sono apportate le seguenti modifiche: a) al numero 1, lettera a), del comma 1, le parole «utilizzati per rifornire veicoli, motoveicoli e mezzi nautici» sono sostituite dalle seguenti: «destinati all'esclusivo consumo personale, utilizzati per rifornire i mezzi. Per intestatari o cointestatari di mezzi si intendono, oltre ai proprietari, anche i soggetti indicati nella carta di circolazione quali locatari dei mezzi in leasing»; b) la lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «g) con il termine "gestore" l'esercente l'impianto di distribuzione di carburanti situato nel territorio regionale dotato di POS»; c) dopo la lettera g-bis) del comma 1 e' aggiunta la seguente: «g-ter) con il termine "sistema informatico" l'insieme delle procedure e degli archivi informatici per la gestione dei carburanti a prezzo ridotto.».