Art. 5. Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 1. L'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. delega di funzioni alle Camere di Commercio 1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative: a) al rilascio degli identificativi e dei contrassegni nautici, nonche' delle autorizzazioni e relative variazioni, sospensioni o revoche; b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburante per autotrazione, sia a prezzo ridotto, sia a prezzo pieno; c) al rimborso ai gestori delle riduzioni di prezzo praticate ai beneficiari, ivi comprese le funzioni relative alla sospensione del rimborso o al recupero di somme indebitamente rimborsate, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale; d) agli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative; e) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite; f) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalita' stabiliti nella convenzione di cui al comma 3. 2. Gli identificativi e i contrassegni nautici sono acquisiti dalle Camere di Commercio in via unitaria. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio in cui sono definite, in particolare, le modalita' operative per lo svolgimento dell'attivita' delegata. 4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese relative alla realizzazione e alla gestione della banca dati per l'attuazione della presente legge. 5. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attivita' delle Camere di Commercio.».