Art. 5.

        Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 47/1996

   1.  L'art.  8  della  legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal
seguente:
   «Art. 8. delega di funzioni alle Camere di Commercio
   1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative:
    a)  al  rilascio degli identificativi e dei contrassegni nautici,
nonche'  delle  autorizzazioni  e  relative variazioni, sospensioni o
revoche;
    b)  agli adempimenti relativi alle rilevazioni e ai controlli sui
consumi  di  carburante per autotrazione, sia a prezzo ridotto, sia a
prezzo pieno;
    c)  al rimborso ai gestori delle riduzioni di prezzo praticate ai
beneficiari,  ivi  comprese le funzioni relative alla sospensione del
rimborso o al recupero di somme indebitamente rimborsate, senza alcun
onere a carico dell'Amministrazione regionale;
    d)  agli  adempimenti  relativi  all'applicazione  delle sanzioni
amministrative;
    e) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative
alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite;
    f)  all'aggiornamento  della  banca  dati  nei  tempi  e  con  le
modalita' stabiliti nella convenzione di cui al comma 3.
   2.  Gli  identificativi  e  i  contrassegni nautici sono acquisiti
dalle Camere di Commercio in via unitaria.
   3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale
stipula  apposita  convenzione con le Camere di Commercio in cui sono
definite,  in  particolare, le modalita' operative per lo svolgimento
dell'attivita' delegata.
   4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese
relative  alla  realizzazione  e  alla  gestione della banca dati per
l'attuazione della presente legge.
   5.  L'Amministrazione  regionale emana opportune direttive ai fini
dell'applicazione   della   presente   legge   e   del  coordinamento
dell'attivita' delle Camere di Commercio.».