Art. 6. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 47/1996 1. All'art. 9 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «comunicare alla propria Camera di Commercio» sono sostituite dalle seguenti: «produrre la stampa riepilogativa di cui all'allegato B), punto 4), e a trasmettere alla banca dati informatica»; b) al comma 3-bis e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Al POS sono inibite nuove operazioni fino all'avvenuta trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente.»; c) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: «3-ter. Ove non sia possibile effettuare la trasmissione telematica dei dati, il gestore e' tenuto a far pervenire alla competente Camera di Commercio, entro il terzo giorno successivo alla mancata trasmissione, la stampa riepilogativa unitamente ai dati presenti nel registro dell'UTF, ai fini dell'aggiornamento degli archivi informatici da parte della Camera di Commercio medesima.».