Art. 6.

        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 47/1996

   1.  All'art.  9 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le
seguenti modifiche:
    a)  al  comma  2  le  parole  «comunicare  alla propria Camera di
Commercio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «produrre  la  stampa
riepilogativa  di cui all'allegato B), punto 4), e a trasmettere alla
banca dati informatica»;
    b)  al  comma 3-bis e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Al
POS  sono inibite nuove operazioni fino all'avvenuta trasmissione dei
dati di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente.»;
    c) il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
    «3-ter.   Ove   non  sia  possibile  effettuare  la  trasmissione
telematica  dei  dati,  il  gestore  e'  tenuto  a far pervenire alla
competente Camera di Commercio, entro il terzo giorno successivo alla
mancata  trasmissione,  la  stampa  riepilogativa  unitamente ai dati
presenti  nel  registro  dell'UTF,  ai  fini dell'aggiornamento degli
archivi informatici da parte della Camera di Commercio medesima.».