Art. 7. Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 47/1996 1. L'art. 10 della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (rimborsi delle riduzioni di prezzo). - 1. Le Camere di Commercio rimborsano ai gestori le riduzioni di prezzo praticate ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale. 2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermo restando il disposto di cui all'art. 13, comma 5. 3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate aperture di credito a favore del Segretario generale in carica presso ciascuna Camera di Commercio, in qualita' di funzionario delegato, anche in deroga ai limiti di importo previsti dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili). 4. In deroga alle disposizioni contabili vigenti, le somme relative alle riduzioni di prezzo praticate in corso d'anno, e non rimborsate entro la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono, sono imputate allo stanziamento dell'esercizio successivo, in conto competenza. 5. In deroga all'art. 59-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), i funzionari delegati possono utilizzare i fondi della successiva apertura di credito anche quando i fondi della precedente apertura di credito non sono esauriti. 6. Le somme accreditate al funzionario delegato, e non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio.».