Art. 7.

        Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 47/1996

   1.  L'art.  10  della legge regionale n. 47/1996 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  10  (rimborsi delle riduzioni di prezzo). - 1. Le Camere di
Commercio  rimborsano  ai gestori le riduzioni di prezzo praticate ai
beneficiari, di norma con cadenza settimanale.
   2.  I  rimborsi  sono  effettuati  sulla base dei dati memorizzati
nella  banca  dati  informatica,  fermo  restando  il disposto di cui
all'art. 13, comma 5.
   3.  Per  l'applicazione  delle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2
sono autorizzate aperture di credito a favore del Segretario generale
in  carica  presso  ciascuna  Camera  di  Commercio,  in  qualita' di
funzionario  delegato,  anche in deroga ai limiti di importo previsti
dall'art.  9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile   1994,   n.   367   (Regolamento  recante  semplificazione  e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili).
   4.  In  deroga  alle  disposizioni  contabili  vigenti,  le  somme
relative  alle  riduzioni  di prezzo praticate in corso d'anno, e non
rimborsate  entro la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono, sono
imputate   allo  stanziamento  dell'esercizio  successivo,  in  conto
competenza.
   5.  In  deroga all'art. 59-bis del regio decreto 18 novembre 1923,
n.  2440  (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
sulla  contabilita'  generale  dello  Stato),  i  funzionari delegati
possono utilizzare i fondi della successiva apertura di credito anche
quando  i  fondi  della  precedente  apertura  di  credito  non  sono
esauriti.
   6.  Le somme accreditate al funzionario delegato, e non utilizzate
entro   la   chiusura   dell'esercizio,   costituiscono  economia  di
bilancio.».