Art. 10. Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001 1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera d) e comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.