Art. 10.

  Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera c)
                della legge regionale n. 40 del 2001

   1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera d) e comma 3 della
legge   regionale   n.   40   del   2001,   al   fine  di  consentire
l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi
propri della Regione, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare
per  l'esercizio  finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto,
le  opportune  variazioni  al  bilancio  di  competenza  e  di cassa,
esclusivamente  nel  caso  in cui siano approvate leggi settoriali di
spesa  per  le  quali  sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito
specifico   accantonamento  nell'ambito  dei  fondi  speciali  e  nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.