Art. 11.

  Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera e)
                della legge regionale n. 40 del 2001

   1.  In attuazione dell'art. 3 1, comma 2, lettera e) e del comma 3
della  legge  regionale  n.  40  del  2001,  al  fine  di  consentire
l'ottimizzazione  nella  gestione  degli  interventi  finanziati  con
assegnazioni   a  destinazione  vincolata,  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata  ad  apportare  per  l'esercizio  finanziario  2009,  ove
necessario,  con  proprio  atto, le opportune variazioni compensative
agli  stanziamenti  di  competenza  e  di cassa fra capitoli di spesa
appartenenti  alla medesima unita' previsionale di base per le unita'
previsionali  di  base  di  cui all'elenco «E» allegato alla presente
legge,  nel  limite  dei  vincoli di destinazione specifica stabiliti
dallo  Stato,  dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.