Art. 11. Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001 1. In attuazione dell'art. 3 1, comma 2, lettera e) e del comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unita' previsionale di base per le unita' previsionali di base di cui all'elenco «E» allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.