Art. 12.

  Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera f)
                della legge regionale n. 40 del 2001

   1.  In  attuazione  dell'art.  31, comma 2, lettera f) della legge
regionale  n.  40  del  2001,  la  Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare,  per  l'esercizio  finanziario  2009,  con proprio atto le
variazioni  ai  capitoli di spesa delle partite di giro numeri 91046,
91048, 91050, 91055, 91070, 91090, 91120, 91135, 91140, 91150, 91160,
91289,  91312,  91322,  in  corrispondenza  con  gli accertamenti dei
correlati  capitoli  di  entrata  delle  partite  di giro, ed entro i
limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.