Art. 12. Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001 1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, per l'esercizio finanziario 2009, con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 91046, 91048, 91050, 91055, 91070, 91090, 91120, 91135, 91140, 91150, 91160, 91289, 91312, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti dei correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.