Art. 13.

  Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 4, lettera a)
  della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento regionale

   1.  Al  fine  di  consentire l'ottimizzazione della gestione degli
interventi  finanziati  da  assegnazioni  vincolate a scopi specifici
dello  Stato,  dell'Unione  europea e di altri soggetti e autorizzata
l'istituzione  e  la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle
unita'  previsionali  di  base  gia'  istituite  o  di  nuove  unita'
previsionali  di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione
della  quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in
cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei
fondi speciali.