Art. 13. Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento regionale 1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti e autorizzata l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle unita' previsionali di base gia' istituite o di nuove unita' previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.