Art. 14. Autorizzazione di spesa per attivita' o interventi continuativi o ricorrenti 1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2009 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attivita' od interventi di carattere continuativo o ricorrente e' disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unita' previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalita' di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011, disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001).