Art. 14.

         Autorizzazione di spesa per attivita' o interventi
                      continuativi o ricorrenti

   1.  L'autorizzazione  di  spesa  per  l'esercizio 2009 concernente
leggi   regionali  e  statali  attualmente  in  vigore  che  regolano
attivita'  od  interventi  di  carattere continuativo o ricorrente e'
disposta   dalla   presente   legge   negli   importi   indicati   in
corrispondenza  a  ciascuna  unita'  previsionale  di  base  di spesa
nell'allegato  stato  di  previsione.  Le  procedure di gestione e le
modalita'  di  erogazione  sono quelle indicate dalle leggi statali e
regionali  espressamente  richiamate nella denominazione dei capitoli
come  risulta  dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale
2009-2011,  disaggregato  per  capitoli  ai  fini  della  gestione  e
dell'assegnazione delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge
regionale n. 40 del 2001).