Art. 15.

        Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entita'

   1.  La  Giunta  regionale e' autorizzata a disporre la rinuncia ai
crediti  che  la  Regione  vanta  in materia di entrate di natura non
tributaria,   quando  il  costo  delle  operazioni  di  accertamento,
riscossione    e   versamento   sia   valutato   eccessivo   rispetto
all'ammontare  delle  singole partite di credito, ed a condizione che
queste  ultime  non  superino  singolarmente la somma di Euro 10,00 a
norma di quanto disposto dall'art. 44 della legge regionale n. 40 del
2001.