Art. 16.

                          Mutui e prestiti

   1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese
di  cui  si  autorizza  l'impegno  ed  il totale delle entrate che Si
prevede  di accertare nel corso dell'esercizio 2009 entro i limiti di
cui  all'art.  34,  comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di
cui  e' data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, a norma dell'art. 34 citato, a
contrarre  mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo
di Euro 640.000.000,00.
   2.  Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2009 le autorizzazioni
alla  contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
euro 693.000.000,00 gia' autorizzati dall'art. 4, comma 2 della legge
regionale  28  luglio  2004,  n.  18  (Assestamento  del  bilancio di
previsione  della  Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'art. 30 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale
di  variazione),  a  seguito  della mancata stipulazione degli stessi
entro la chiusura dell'esercizio 2008.
   3.  Sono altresi' rinnovate per l'esercizio 2009 le autorizzazioni
alla  contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di
euro   967.000.000,00  gia'  autorizzati  dall'art.  16  della  legge
regionale  21  dicembre  2007,  n.  25  (Bilancio di previsione della
Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio finanziario 2008 e bilancio
pluriennale  2008-2010)  come  modificato  dall'art.  4  della  legge
regionale  25  luglio  2008,  n.  13  (Assestamento  del  bilancio di
previsione  della  Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, a norma dell'art. 30 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale
di  variazione),  a  seguito  della mancata stipulazione degli stessi
entro la chiusura dell'esercizio 2008.
   4.  I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6%
annuo,   oneri   fiscali   esclusi,   e   per   la   durata   massima
dell'ammortamento di 30 anni.
   5.  E'  autorizzata  a  tal  fine  l'iscrizione degli stanziamenti
necessari  in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa
e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2009.
   6.  La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione
dei   mutui  e  prestiti  obbligazionari  predetti  con  propri  atti
deliberativi  nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste
dalla presente legge.
   7.  Il  pagamento  delle annualita' di ammortamento e di interessi
dei  mutui  e'  garantito  dalla  Regione  mediante la iscrizione nel
bilancio  di  previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui,
delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione
puo' dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli
istituti   mutuanti  delle  rate  semestrali  di  ammortamento  e  di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
   8.  L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente  articolo,  comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e'
valutato  in  annui  euro  200.524.481,10  a  partire  dall'esercizio
finanziario 2010 e fino all'esercizio finanziario 2039.
   9.  Esso  fara'  carico ad appositi capitoli di spesa che verranno
iscritti,  distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di
interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2010.
   10.  Nel  caso  in  cui,  in  sede  di  contrazione  del mutui, le
operazioni  finanziarie  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 del presente art.
risultino  meno  onerose  di  quanto  previsto  al  comma 8, o che le
operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel
tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti  sulla  entita' degli stanziamenti annui cosi' come la
diversa  decorrenza  e durata nel tempo, saranno annualmente regolati
con legge di bilancio.
   11.  Le  spese  per  l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di
rimborso  del  capitale  sia per la quota interessi, rientrano fra le
spese  classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art.
25 della legge regionale n. 40 del 2001.