Art. 18.

   Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

   1.  A  norma  dell'art. 35 della legge regionale n. 40 del 2001 la
Giunta   regionale   e'  autorizzata  a  disporre  con  proprio  atto
l'accensione  di  anticipazioni  di cassa per fronteggiare temporanee
deficienze  di  cassa,  disponendo  nello  stesso atto le conseguenti
variazioni di bilancio.