Art. 18. Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa 1. A norma dell'art. 35 della legge regionale n. 40 del 2001 la Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.