Art. 21. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2009. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna. 19 dicembre 2008 VASCO ERRANI (Omissis).