Art. 21.

                          Entrata in vigore

   1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2009.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.

    Bologna. 19 dicembre 2008

                            VASCO ERRANI

   (Omissis).