Art. 4.

        Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese

   1.   E   autorizzato  l'impegno  delle  spese  della  Regione  per
l'esercizio  finanziario  2009, entro il limite degli stanziamenti di
competenza  definiti  nello  stato  di  previsione di cui all'art. 3,
fatto salvo l'impegno delle disponibilita' autorizzate sugli esercizi
futuri  a  norma  degli  articoli  47  e  48 della legge regionale 15
novembre   2001,   n.   40   (Ordinamento   contabile  della  Regione
Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  L.R.  6  luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4).
   2.  Per  gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2009 e
successive  variazioni, la cui copertura finanziaria e' assicurata da
autorizzazione   all'indebitamento  (spese  d'investimento  in  conto
capitale  mezzi  regionali),  e'  autorizzata l'assunzione di impegni
contabili,  a  norma  di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della
legge  regionale  n.  40  del 2001, esclusivamente in ottemperanza di
quanto  previsto  dall'art.  3,  commi  18,  19  e  20 della legge 24
dicembre  2003,  n.  350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»).
   3.  E'  autorizzato  il  pagamento  delle  spese della Regione per
l'esercizio  finanziario  2009, entro il limite degli stanziamenti di
cassa definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3.