Art. 8.

  Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera b)
   della legge regionale n. 40 del 2001 Programmi speciali d'area

   1.  In  attuazione  dell'art.  31, comma 2, lettera b) della legge
regionale  n.  40  del  2001,  al fine di consentire l'ottimizzazione
dell'utilizzo  delle  risorse stanziate e finanziate con mezzi propri
della  Regione  per la realizzazione dei programmi speciali d'area di
cui  alla  legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di
programmi  speciali  d'area),  la  Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare  per  l'esercizio  finanziario  2009,  ove  necessario, con
proprio  atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti
di  competenza  e di cassa fra le unita' previsionali di base e fra i
relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento
di  cui  all'elenco  «B» allegato alla presente legge, in deroga alle
disposizioni  della  legge  finanziaria regionale, nel rispetto degli
equilibri economico-finanziari del bilancio.
   2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione
degli  interventi,  finanziati con mezzi propri della Regione, per la
realizzazione  dei  programmi  speciali  d'area  di  cui  alla  legge
regionale  n.  30  del  1996,  la  Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare  per  l'esercizio  finanziario  2009,  ove  necessario, con
proprio  atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di
cassa,  nel  caso  in  cui  sia  previsto  un apposito accantonamento
nell'ambito  dei  fondi speciali di cui al Cap. 86500 «Fondo speciale
per  far  fronte  ai  provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione   -   Spese   d'investimento»   afferente   alla  U.P.B.
1.7.2.3.29150,  alla  voce specifica dell'elenco n. 5 e al Cap. 86350
«Fondo  speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti
legislativi  regionali  in  corso  di  approvazione - Spese correnti»
afferente  alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco
n.  2, allegati alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto
degli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.
   3.  A  tal  fine  e'  altresi'  autorizzata  l'implementazione  di
capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di
spesa  nell'ambito di unita' previsionali di base gia' istituite o di
nuove  unita'  previsionali  di base, esclusivamente in attuazione di
leggi  settoriali  regionali  vigenti  e nell'ambito del limite degli
specifici  accantonamenti  di  cui  al  comma  2,  fermo  restando il
rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.